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Articolo 9 Codice delle pari opportunità

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Convocazione e funzionamento

Dispositivo dell'art. 9 Codice delle pari opportunità

1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro.

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