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Articolo 211 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 08/05/2024]

Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

Dispositivo dell'art. 211 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.

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