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Articolo 60 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio

Dispositivo dell'art. 60 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio in conformità dell'articolo 13, comma 1, in modo da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell'assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in conformità dell'articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l'Autorità, a revocare i diritti d'uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d'uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, l'Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:

  1. a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;
  2. b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche;
  3. c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull'uso dello spettro radio.

3. Il Ministero e l'Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.

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