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Articolo 170 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Durata del contratto

Dispositivo dell'art. 170 bis Codice delle assicurazioni private

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza(1).

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Note

(1) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 125, comma 2) che "Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni".

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Consulenze legali
relative all'articolo 170 bis Codice delle assicurazioni private

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Antonia P. M. chiede
giovedģ 14/01/2021 - Lombardia
“Avevo un contratto assicurativo auto con scadenza maggio 2021.Il pagamento avveniva tramite rate mensile.Ho avuto un disguido di pagamento di una rata per rinnovo della carta di credito.Non ho ricevuto alcun avviso nè sollecito da parte dell'assicuratore.
Sono stata fermata dalla polizia e mi sono vista elevare una multa di 606 euro più il fermo amministrativo e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
Chiedo se ci sono i presupposti legali per inoltrare un reclamo alla compagnia assicurativa per i danni ricevuti,visto che il contratto di assicurazione era comunque attivo?
Cordialmente”
Consulenza legale i 16/01/2021
In base all’art. 1901 del codice civile se il contraente alle scadenze convenute non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nella presente vicenda, leggiamo che si tratta di pagamento mediante rateizzazione mensile.
In base alla legge, la compagnia assicurativa non ha un obbligo di informare il proprio assicurato qualora questi non provveda ad un pagamento.
L’unico obbligo legale è quello previsto dall’art. 170 bis delle assicurazioni private secondo cui “l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

La Compagnia assicurativa potrebbe però avere un obbligo di tipo contrattuale.

Quindi, per sapere se vi siano i presupposti per fare un reclamo alla compagnia per la sanzione comminata occorre verificare quanto sottoscritto nel contratto di assicurazione. Se vi è una clausola in cui la compagnia si obbliga ad avvisare il cliente in caso di uno o più omessi versamenti, allora è possibile fare reclamo. Altrimenti no.