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Articolo 171 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

Dispositivo dell'art. 171 Codice delle assicurazioni private

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

  1. a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
  2. b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
  3. c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico.

Massime relative all'art. 171 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 6918/1995

In tema di responsabilità per danni derivanti dalla circolazione di veicoli, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 - il quale dispone che il trasferimento della proprietà di un veicolo, per il quale sia stato stipulato un contratto di assicurazione, importa la cessione del contratto stesso, salvo che l'alienante chieda che esso sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà - comporta che l'attore il quale agisce in confronto dell'assicuratore per il pagamento dell'indennità è tenuto solo a provare che quest'ultimo ha stipulato un contratto a copertura del rischio rappresentato dai danni suscettibili di derivare dalla circolazione di quel determinato veicolo, mentre l'assicuratore che voglia ottenere l'accertamento di non essere obbligato al pagamento dell'indennità non può limitarsi a sostenere che la proprietà del veicolo assicurato non appartiene più al soggetto che ha stipulato il contratto.

Cass. civ. n. 10677/1993

A norma dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 19, D.P.R. 24 novembre 1970, n. 793, nell'ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato per la responsabilità civile verso i terzi, la cessione ex lege del contratto di assicurazione può ritenersi valida, in base alla legislazione speciale, solo nei confronti dei terzi danneggiati, mentre nei rapporti tra le parti contraenti, e comunque tra l'assicurato e l'assicuratore, tale cessione rimane condizionata all'obbligo della comunicazione dell'avvenuta cessione del mezzo mediante l'esatta indicazione del cessionario, con l'applicazione della garanzia di polizza e favore dell'assicurato cessionario solo dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione, secondo i principi generali fissati dall'art. 1407 c.c.

Cass. civ. n. 5415/1993

Nel caso in cui il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, sia reso valido, ad istanza dell'assicurato alienante, per altro veicolo di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 8 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, la copertura assicurativa decorre, in mancanza di patto contrario, dalle ore 24 del giorno del rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore, dovendosi anche in tale ipotesi integrare il dettato del citato art. 8, che prevede la validità della garanzia «dalla data del rilascio del certificato» con la regolamentazione specificata dall'art. 1899 c.c. che, nel prevedere, sia pure con espresso riferimento solo ai nuovi contratti di assicurazione, che la copertura assicurativa decorre (salvo patto contrario) dalle ore 24 del giorno della stipulazione, vuole soddisfare una esigenza di certezza circa il rapporto di consecuzione temporale tra la conclusione del contratto ed il rischio assicurato, che è comune ad ogni ipotesi di nuova copertura assicurativa, sia essa dipendente da un nuovo contratto che dal mutamento dell'oggetto di un contratto già stipulato.

Cass. civ. n. 6851/1988

L'art. 8 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 - secondo cui il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione obbligatoria, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà - va interpretato nel senso che il trasferimento del veicolo, mentre non produce effetti immediati e automatici nei confronti del contraente ceduto al di fuori di ogni comunicazione allo stesso, comporta invece la cessione del contratto di assicurazione, con effetti immediati e automatici, nei confronti dei terzi danneggiati: incombe pertanto alla società assicuratrice l'onere di provare l'avvenuto trasferimento della garanzia su altro veicolo dell'assicurato.

Cass. civ. n. 5708/1987

Con riguardo alla cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento del veicolo (o natante) assicurato l'art. 8 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti), non ha innovato in toto la disciplina generale della formalità della cessione del contratto dettata dall'art. 1407 cod. civ., ma ne ha soltanto precisato l'applicazione, rinviando alle norme del regolamento per la sua attuazione (art. 19 d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973), con il porre a carico del cedente o del cessionario l'obbligo di comunicare immediatamente all'assicuratore l'avvenuto trasferimento di proprietà e di fornire tutte le notizie necessarie per il rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Pertanto, la speciale normativa introdotta con la citata L. n. 990 del 1969, pur avendo carattere e finalità spiccatamente pubblicistici, comportanti l'efficacia immediata e automatica della cessione del contratto assicurativo nei confronti dei terzi danneggiati per effetto del trasferimento del veicolo assicurato, non attribuisce a tale trasferimento uguale efficacia nei rapporti tra i contraenti, in particolare tra assicurato e assicuratore, in mancanza della comunicazione a quest'ultimo, da parte del cedente o del cessionario, non solo del trasferimento stesso ma anche delle generalità del nuovo proprietario del veicolo, con la conseguenza che solo dalle ore ventiquattro del giorno della detta comunicazione il contratto di assicurazione ha efficacia a favore del cessionario.

Cass. civ. n. 3025/1985

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, con richiesta da parte dell'alienante di trasferimento della garanzia assicurativa su altro veicolo di sua proprietà, è il rilascio del certificato assicurativo — e non la comunicazione dell'assicurato — che impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato. Pertanto, fino a quando non sia stato rilasciato detto certificato, il nuovo veicolo — sostituito a quello alienato — deve considerarsi sprovvisto di copertura assicurativa con la conseguenza che, per il risarcimento dei danni da esso cagionati, legittimato passivo all'azione diretta spettante al danneggiato a norma della legge n. 990 del 1969 non è l'assicuratore del veicolo alienato, bensì l'impresa designata dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 20 di tale legge.

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