Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 158 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Requisiti per l'iscrizione

Dispositivo dell'art. 158 Codice delle assicurazioni private

1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) godere dei diritti civili;
  2. b) non aver riportato condanna condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  3. c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
  4. d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  5. e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
  6. f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
  7. g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 158 Codice delle assicurazioni private

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Stefano T. chiede
martedģ 15/01/2019 - Lazio
“Buongiorno,volevo chiedere tramite questo servizio da voi offerto una consulenza legale in merito a tale questione:nell'anno 2015 mi sono iscritto alla prova di idoneita' indetta dalla Consap S.p.a. (sessione2015) per l'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi.Nel relativo bando si riscontrava che uno dei requisiti per l'ammissione alla suddetta prova fosse l'aver svolto un tirocinio biennale di cui all'art.158 comma 1,lettera f,del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209,cosi come disciplinato dagli art. 6 e 7 del regolamento ISVAP n.11 del 03/01/2008.Voglio precisare che dal 22/06/1993 al 03/08/1995 quindi prima dell'entrata in vigore della legge su detto tirocinio,il sottoscritto ha effettuato regolare tirocinio in affiancamento ad un perito abilitato.Tale professionista mi rilasciava la dichiarazione di avvenuto tirocinio scaricata dal sito della Consap S.p.a. in data 11/06/2015(quindi successivamente all'entrata in vigore della legge sul tirocinio) e poiché la stessa legge sul tirocinio specifica che nella redazione delle perizie il professionista abilitato inserisca anche il nome del tirocinante,dato che all'epoca tale legge non era in vigore il professionista abilitato effettuava un ulteriore dichiarazione con autocertificazione che riportava oltre ai riferimenti del professionista e del periodo di tirocinio,la specifica che le perizie effettuate in quel periodo,anche se non riportavano il nome del tirocinante in quanto all'epoca tale legge non era vigente,erano state eseguite in presenza del tirocinante.Quindi avendo tale attestazione di avvenuto tirocinio ho effettuato la procedura tramite il sito della Consap S.p.a. per partecipare alla prova nella sessione 2015.Effettuata tale procedura,inoltrando la domanda in data 20/01/2016 e considerando che il bando prevedeva l'inoltro dell'attestazione di tirocinio a Consap S.p.a. con modalità' dettate nel bando stesso,per mio scrupolo,prima dell'inoltro mi relazionavo dapprima telefonicamente e poi via mail con il ruolo dei periti assicurativi per chiedere se tale attestazione di tirocinio anche in merito all'ulteriore dichiarazione aggiuntiva fossero state redatte in maniera corretta.Mi veniva risposto che non avrei potuto partecipare alla prova di idoneità' in quanto l'attestazione di avvenuto tirocinio non poteva considerarsi valida perché tale tirocinio e' stato effettuato prime dell'entrata in vigore della legge sul tirocinio stesso.A mio modesto parere tale attestazione e' del tutto regolare considerando che e' stata redatta dopo l'entrata in vigore delle legge sul tirocinio in quanto il tirocinio stesso servirebbe a formare il tirocinante su detta materia indipendentemente dalla data di avvenuto tirocinio.In conclusione chiedo se legalmente tale attestazione con ulteriore dichiarazione allegata possa ritenersi valida ai fini di detta prova e considerando che sta uscendo la nuova prova selettiva se mi potrei iscrivere considerando che se completando tutta la procedura con l'invio dell'attestazione alla Consap S.p.a. nel caso in cui non venga ammesso per la stessa motivazione,se vi sono gli estremi per un ricorso al TAR LAZIO con richiesta di sospensiva.In attesa di vostro riscontro e qualora abbiate bisogno di ulteriori precisazione o documenti si porgono i piu' cordiali saluti.”
Consulenza legale i 18/01/2019
Per rispondere alla domanda posta occorre esaminare il testo del bando che Consap SPA pubblica annualmente, con proprio provvedimento, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi.
Come già anticipato nello stesso quesito, uno dei requisiti richiesti da tale bando per l’ammissione alla prova di idoneità è quello di avere svolto il tirocinio biennale di cui all’art. 158 comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 209/2005.

Tale normativa va poi integrata con quanto adesso previsto dal Regolamento n. 1, che la stessa Consap SPA ha adottato in data 23 ottobre 2015, e concernente la disciplina dell’attività peritale (il quale ha espressamente abrogato quello ISVAP n. 11/2008).
In particolare, il Titolo II di tale Regolamento detta delle regole ben precise in ordine al prescritto tirocinio formativo, disponendo innanzitutto all’art. 6 che la finalità di esso è l’acquisizione della pratica professionale inerente l’attività peritale, e dettando poi nel dettaglio, al successivo art. 7, le concrete modalità di svolgimento e certificazione di tale tirocinio.

Quest’ultima norma, nell’ottica di garantire la proficuità e l’effettività del tirocinio (così recita il comma 1), pone degli obblighi ben precisi in capo sia al perito che al tirocinante, tra cui, almeno per ciò che qui ci interessa, vanno ricordati:
  1. l’obbligo del perito di informare CONSAP dell’inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al modello messo a disposizione dalla stessa Consap sul proprio sito internet e da inviare secondo una delle prescritte modalità previste al comma 4;
  2. l’obbligo del perito di dare atto nelle singole perizie della partecipazione del tirocinante all’attività peritale (così comma 2)
  3. l’obbligo del perito di rilasciare, a conclusione del tirocinio, la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello messo sempre a disposizione da Consap sul proprio sito internet
  4. l’obbligo del tirocinante di inviare a CONSAP tale comunicazione secondo una delle modalità disposte al comma 5.

Da ultimo, di non poco rilievo, è quanto previsto dal comma 7 della suddetta norma, ossia il potere che viene riconosciuto a Consap di richiedere in qualsiasi momento al tirocinante di fornire prova della partecipazione all’attività peritale, esibendo copia delle perizie alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito ha dato atto della sua presenza.
Dall’esercizio di un tale potere è chiaro che ne discende un ben preciso obbligo giuridico in capo al tirocinante, il quale, ove richiesto, sarà tenuto a fornire quelle prove.

Dunque, tirando un po’ le fila di quanto visto sopra, può dirsi che, nel caso di specie, vero è che è stato svolto un tirocinio biennale dal 1993 al 1995, ma la certificazione che si può produrre di tale tirocinio non può contenere e soddisfare tutti i requisiti previsti dall’attuale normativa, primo fra tutti quello relativo alla necessità che il nominativo del tirocinante risulti espressamente inserito nelle singole perizie, e ciò indubbiamente al fine di consentire alla CONSAP la possibilità di effettuare quei controlli previsti dall’art. 7 comma 7.

A ciò si aggiunga un’altra considerazione: andando avanti nella lettura del Regolamento Consap ci si accorge che è stata prevista anche l’ipotesi di tirocini svolti in data antecedente all’entrata in vigore del Regolamento stesso.
Più precisamente l’art. 20 ha ammesso la possibilità di far valere i tirocini iniziati precedentemente alla sua entrata in vigore e non ancora conclusi, stabilendo però delle regole ben precise, tra cui l’obbligo da parte del perito di darne immediata comunicazione alla CONSAP secondo il modello e le modalità fissate dal precedente art. 7 comma 4; precisa ancora il secondo comma che, in difetto di tale comunicazione (dalla quale, dunque, si potrebbe prescindere), le attestazioni di compiuto tirocinio saranno oggetto di verifica ex art. 7 comma 7, ossia mediante obbligo di esibizione da parte del tirocinante delle perizie alla cui redazione ha presenziato e dalle quali dovrà esser fatta risultare la propria presenza.

Da quanto sopra, dunque, si ricava chiaramente che la Consap ha voluto riconoscere la possibilità di far valere solo i tirocini in corso al momento dell’entrata in vigore del Regolamento, con implicita ma evidente esclusione di tutti quelli già conclusi prima di quella data, anche perché non svolti nel rispetto degli adempimenti da quel momento richiesti (il tutto, sicuramente, nell’ottica di garantire quella proficuità ed effettività del tirocinio a cui sembra ispirato l’attuale Regolamento).
Ma se ne deduce anche che l’inserimento del nominativo del tirocinante nelle singole perizie sarà da considerare come elemento imprescindibile ai fini del corretto perfezionamento del tirocinio obbligatorio, il quale non potrà essere surrogato da una dichiarazione generica quale quella di cui ci si intende avvalere, e la cui mancanza non potrà far sorgere in capo all’escluso alcun diritto soggettivo alla partecipazione a quella prova di idoneità, della cui lesione ci si possa eventualmente dolere.

Sicuramente una previsione di tale tipo è stata introdotta per far fronte all’esigenza di far sì che la partecipazione alla prova di idoneità venga ristretta a coloro che hanno svolto un reale tirocinio, concretamente documentabile, essendosi così la Consap potuta dotare di un efficace strumento per smascherare, in maniera agevole, i falsi tirocini.
Purtroppo, però, come per ogni legge, nata dall’esigenza di porre rimedio a storture del sistema, a pagarne le conseguenze sono, nella gran parte dei casi, coloro che hanno operato e continuano ad operare in assoluta buona fede.

Non resta che consigliare, dunque, anche per evitare di incorrere in spese che potrebbero rivelarsi inutili ed in ulteriore spreco di tempo, di adeguarsi alla nuova normativa, e di iniziare a svolgere un nuovo periodo di tirocinio, rispettando tutti gli adempimenti adesso previsti.

Bruno V. chiede
mercoledģ 28/10/2015 - Emilia-Romagna
“per un laureato in ingegneria civile-trasporti (vecchio ordinamento cioè corso di 5 anni) per l'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi, oltre. al tirocinio di 2 anni presso un perito assicurativo è necessario o no l'esame?”
Consulenza legale i 29/10/2015
L'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 (Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi) stabiliva quale requisito per l'iscrizione al Ruolo, che il candidato avesse superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività: venivano fatti salvi coloro che risultavano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultavano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che doveva risultare da idonea documentazione anche fiscale.

Pertanto, risultava esonerato dall'obbligo di superare l'esame il laureato in ingegneria: la laurea non era però sufficiente, in quanto era necessario che l'ingegnere fosse iscritto al proprio albo da almeno tre anni e che avesse esercitato per almeno tre anni l'attività nel suo ambito di specializzazione.

Il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) ha disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 166/1992 e ha istituito il Ruolo dei Periti Assicurativi, successivamente disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11 del 3 gennaio 2008, che stabilisce le procedure di iscrizione, di cancellazione e reiscrizione dei periti assicurativi nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo.

L'art. 8 del regolamento prevede, in particolare:

(Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
1. Per l’ammissione alla prova di idoneità è richiesto:
a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;
b) l’aver svolto il tirocinio di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto, risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 7, commi 3 e 4.


Come risulta evidente, non è più riportata la norma sull'esonero degli ingegneri, quindi essi non risultano più esentati dall'obbligo di partecipare all'esame.