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Articolo 127 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Certificato di assicurazione e contrassegno

Dispositivo dell'art. 127 Codice delle assicurazioni private

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.

3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.

4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Massime relative all'art. 127 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 16726/2009

Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato quel che rileva ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Il medesimo principio non trova, invece, applicazione nei rapporti tra l'assicuratore del responsabile e gli altri assicuratori che, risarcita la vittima, intendano agire in regresso o surrogazione nei confronti di quello, poiché rispetto a questi ultimi non sussiste alcuna necessità di tutela di un legittimo affidamento. Pertanto, chi intende agire in regresso o surrogazione nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non può limitarsi ad invocare l'esistenza di un contrassegno assicurativo formalmente valido, ma deve provare che al momento del sinistro esisteva una copertura assicurativa valida ed efficace.

Cass. civ. n. 15801/2009

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo, e ciò anche nell'ipotesi in cui la suddetta scadenza coincida non con lo spirare del periodo per il quale è stato pagato un premio rateizzato, ma con la scadenza dell'intero contratto assicurativo.

Cass. civ. n. 10504/2006

Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, i rapporti tra danneggiante e danneggiato debbono essere tenuti distinti da quelli tra danneggiato e compagnia di assicurazione. Mentre nei primi l'esistenza della polizza di assicurazione (che — così come il documento sostitutivo che l'assicuratore è tenuto a rilasciare all'altro contraente ex art. 1888, secondo comma, c.c. — è una scrittura privata e documento di fede prvilegiata, non provenendo da pubblico ufficiale come richiesto dall'art. 2699 c.c.) può essere richiamata in quanto valida, atteso che ai sensi dell'art. 2901, secondo comma, c.c. il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della copertura assicurativa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore vale invece il principio posto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, in quanto il certificato di assicurazione attesta verso i terzi l'esistenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria, valevole limitatamente ai rapporti tra terzo danneggiato ed assicuratore che sia stato direttamente convenuto in giudizio.

Cass. civ. n. 9554/2002

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 legge 24 dicembre 1969 n. 990, 9 e 12 D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa (che è stabilita dall'art. 1901 c.c. se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta) può essere dall'assicuratore invocata nei confronti dell'assicurato che abbia tardivamente pagato il premio. Più in particolare, ad un tal riguardo, la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 12758/2000

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del contrassegno assicurativo in data anteriore alla verificazione dell'evento rende inopponibile al terzo danneggiato l'eccezione dell'inadempimento dell'assicurato nel pagamento del premio (nella specie, versato il giorno dell'evento, prima della scadenza semestrale della copertura assicurativa indicata nello stesso contrassegno).

Cass. civ. n. 3726/1996

In tema di assicurazione obbbligatoria della R.C.A, la sospensione della copertura può essere invocata dall'assicuratore nei confronti del danneggiato in caso di mancato pagamento del premio o della rata del premio inerente al periodo successivo alla scadenza del certificato, come nel caso in cui il premio successivo al premio sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di quindici giorni di cui all'art. 1901, comma primo, c.c., richiamato nell'art. 7 legge n. 990/69.

Cass. civ. n. 2724/1996

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo all'assicurato impegna l'assicuratore nei confronti dei terzi per il periodo indicato nel certificato stesso, anche se il premio venga pagato successivamente al rilascio (purché nel periodo di copertura assicurativa).

Cass. civ. n. 176/1995

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. ai sensi degli artt. 1901 comma 2 c.c. e 7 comma 2 legge n. 990/69 l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato di assicurazione e in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio successivo al primo, fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, con la conseguenza che, trascorso detto periodo, la sospensione dell'assicurazione è opponibile dall'assicuratore al terzo danneggiato, non rientrando detta ipotesi nella previsione del comma 2 dell'art. 18, legge n. 990/69, come sostituito ad opera dell'art. 1, D.L. n. 857/76, convertito in legge n. 39/77 che presuppone il contratto sia operante a seguito di regolare pagamento del premio, non rilevando in contrario, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento di verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 1256/1993

Con riferimento ai contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore ha l'obbligo di consegnare all'assicurato, all'atto stesso della ricezione del premio o del rateo, quanto meno una quietanza provvisoria — in attesa del rilascio della certificazione e del contrassegno di cui all'art. 7 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, da compiere, ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, nel termine di cinque giorni dal pagamento suddetto — dalla quale risultino tutti i dati (firma dell'assicuratore, targa del veicolo, periodo di validità della copertura assicurativa) propri del contrassegno stesso. La violazione di tale obbligo, per il rifiuto dell'assicuratore di rilasciare tale quietanza all'atto del pagamento, legittima l'assicurato all'eccezione di inadempimento, con conseguente rifiuto del pagamento del premio, e realizza il presupposto per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'assicuratore, a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., senza che sia necessaria la preventiva offerta reale del pagamento del premio o la denuncia di cui all'art. 75, secondo comma del d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449, che opera esclusivamente ai fini delle speciali ipotesi risolutorie previste dal primo comma della stessa norma e non anche per quelle disciplinate dal codice civile.

Cass. civ. n. 812/1991

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il rilascio del certificato assicurativo (e non del contrassegno) vale ad obbligare inderogabilmente l'assicuratore verso i terzi danneggiati nei limiti di tempo non solo iniziali, ma anche finali, indicati nel documento medesimo, non essendo rilevante che la data di decorrenza di detto periodo non sia ripetuta nel contrassegno apposto sul veicolo. Peraltro, la garanzia assicurativa non è operante, qualora il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni 15, di cui all'art. 1901 c.c. (espressamente richiamato nell'art. 7 della L. n. 990 del 1969), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento, giacché l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente, cessa a partire dalle ore 24 della data del pagamento e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato.

Cass. civ. n. 4077/1985

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il certificato di assicurazione, contemplato dall'art. 7 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 e dall'art. 9 del regolamento di esecuzione di cui al d.p.r. 24 novembre 1970 n. 973, è rivolto a dimostrare l'adempimento degli obblighi assicurativi, nei confronti delle autorità competenti al relativo controllo ed a tutela dei terzi danneggiati, ma non incide sul rapporto contrattuale, né in particolare, è idoneo a fornire ''inter partes'' la prova scritta del contratto, che deve essere data, a norma dell'art. 1888 cod. civ., mediante polizza od altro documento sottoscritto.

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