Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2724 del 27 marzo 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo all'assicurato impegna l'assicuratore nei confronti dei terzi per il periodo indicato nel certificato stesso, anche se il premio venga pagato successivamente al rilascio (purché nel periodo di copertura assicurativa).

(massima n. 2)

L'innalzamento del massimale garantito, con conseguente aumento del premio, compiuto in pendenza del contratto dell'assicuratore della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, costituisce un mero adeguamento e non una novazione del contratto assicurativo. Ne consegue che, qualora l'assicurato corrisponda il maggior premio successivamente all'adeguamento, ma entro il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 c.c., l'assicuratore sarą tenuto sia nei confronti del terzo, sia nei confronti dell'assicurato, nei limiti del nuovo massimale. 

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