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Articolo 128 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Massimali di garanzia

Dispositivo dell'art. 128 Codice delle assicurazioni private

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

  1. a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
  2. b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
  3. b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di cinque anni(1)(2).

Note

(1) Il Decreto 31 maggio 2022 (in G.U. 27/06/2022, n. 148) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori:
- euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
- euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b)".
(2) Il testo del presente articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Massime relative all'art. 128 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 3807/2004

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla L. n. 990 del 1969, richiamata dall'art. 21 della predetta legge, hanno natura di atti normativi sebbene non di rango primario, e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.

Cass. civ. n. 6933/1999

I regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza. Con riferimento ai regolamenti emessi dal potere esecutivo, al fine della attribuzione del carattere della normatività, assume, inoltre, rilievo l'espressa disciplina prevista nell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, la quale all'uopo esige, sia per il caso di emissione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia per il caso di emissione con decreto ministeriale, che l'atto abbia la denominazione di regolamento e che sia stato emesso con un determinato procedimento, che comprende il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione nella G.U. (In base a tali principi la Suprema Corte ha escluso che integri un regolamento il decreto con cui il Ministro per l'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la r.c.a., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, ed ha precisato che tali decreti integrano soltanto atti amministrativi).

Cass. civ. n. 2013/1994

Il decreto presidenziale, da adottarsi su proposta del Ministro per l'industria, ai sensi dell'art. 9, L. n. 990 del 1969, per adeguare progressivamente ai valori monetari correnti i limiti di massimale fissati dalla tabella A allegata alla stessa legge — entro i quali è contenuta la responsabilità dell'impresa assicuratrice designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni prodotti da autoveicolo non assicurato — non opera retroattivamente con la conseguenza che il danno risarcibile dalla detta impresa non può che essere contenuto nei limiti dei minimi di garanzia che vanno individuati, in presenza di una serie di provvedimenti di adeguamento, con riferimento all'epoca del sinistro ed in base al provvedimento alla stessa epoca vigente.

Cass. civ. n. 4712/1985

La tabella A allegata alla L. 24 dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, nel fissare i minimi di garanzia ai sensi dell'art. 9 della legge stessa ''per ogni persona danneggiata'' si riferisce ad ogni soggetto che nel sinistro abbia subito danni alla persona e non a qualsiasi altro soggetto cui per effetto del sinistro siano derivati danni. Ne consegue che in caso di morte di una persona in un incidente stradale i minimi di garanzia operano una sola volta per il singolo soggetto deceduto e non tante volte per quanti sono i superstiti di questo che assumono di avere subito un danno, salvo che in sede di contrattazione individuale le parti pattuiscano diversamente, dato che nella disciplina introdotta dalla L. 24 dicembre 1969 n. 990 l'autonomia privata trova limiti circa i minimi di garanzia e non anche per quanto riguarda una maggiore estensione della garanzia stessa.

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