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Articolo 116 octies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertą di stabilimento

Dispositivo dell'art. 116 octies Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l'attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30 decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185, 185 bis e 185 ter e relative disposizioni di attuazione, può adottare misure idonee.

2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel territorio della Repubblica, attraverso una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l'IVASS, in qualità di Autorità dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, ai fini dell'adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarità commesse.

3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l'intermediario continui ad agire nel territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarità, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato membro.

4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti equivalenti adottati dallo Stato membro d'origine risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'IVASS può adottare misure idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio italiano, ivi inclusa l'adozione nei confronti dell'intermediario, anche a titolo accessorio, di un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.

6. Le misure adottate dall'IVASS in conformità al presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e comunicate all'intermediario interessato, nonché senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea.

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