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Articolo 47 ter Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo

Dispositivo dell'art. 47 ter Codice delle assicurazioni private

1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:

  1. a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
  2. b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attività;
  3. c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85 %) su un periodo di un anno;
  4. d) il livello minimo assoluto è pari a:
  5. 1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso non può essere inferiore a 3.700.000 euro;
  6. 2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
  7. 3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2) per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni.

2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa, calcolato conformemente alle Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai sensi dell'articolo 47 sexies.

4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla Sezione II del presente Capo.

5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.

6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l'impresa non è tenuta a calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità su base trimestrale.

7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, l'impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

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