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Articolo 33 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

Dispositivo dell'art. 33 Codice delle assicurazioni private

1. [L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.] (1)

2. [L'ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.] (1)

3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30 bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.

4. [L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.] (1)

5. [Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.] (1)

5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.

6. [I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.] (1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

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