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Articolo 21 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Attivitą svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri

Dispositivo dell'art. 21 Codice delle assicurazioni private

1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.

2. L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’IVASS comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa informa preventivamente l’IVASS di ogni modifica della comunicazione effettuata.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 23, comma 1-bis, e 26.

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