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Articolo 82 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Destinazione ed uso dei veicoli

Dispositivo dell'art. 82 Codice della strada

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

  1. a) locazione senza conducente;
  2. b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
  3. c) servizio di linea per trasporto di persone;
  4. d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
  5. e) servizio di linea per trasporto di cose;
  6. f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

Massime relative all'art. 82 Codice della strada

Cass. civ. n. 10853/2013

A norma dell’art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che sussiste la violazione di cui all’art. 82, comma ottavo, del codice della strada qualora sia trasportata su di un autocarro una persona estranea al servizio di trasporto di cose, ancorché facente parte dell’impresa familiare per conto della quale il conducente sta eseguendo il trasporto medesimo.

Cass. civ. n. 6885/2009

A norma dell’art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che — anche in considerazione della diversità di regime fiscale rispetto a quello dei veicoli adibiti al trasporto di persone — l’utilizzo di un autocarro per il trasporto di persone, ancorché di cortesia, incorre nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 82, comma 9, del medesimo codice per il caso di uso per il trasporto di persone di un veicolo destinato al trasporto di cose, salvo che sia rilasciato dal prefetto l’apposito nulla osta.

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