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Articolo 47 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Classificazione dei veicoli

Dispositivo dell'art. 47 Codice della strada

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

  1. a) veicoli a braccia;
  2. b) veicoli a trazione animale;
  3. c) velocipedi;
  4. d) slitte;
  5. e) ciclomotori;
  6. f) motoveicoli;
  7. g) autoveicoli;
  8. h) filoveicoli;
  9. i) rimorchi;
  10. l) macchine agricole;
  11. m) macchine operatrici;
  12. n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

  1. a)
  2. - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
  3. - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
  4. - categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e(1);
  5. - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
  6. - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
  7. - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
  8. - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
  9. b)
  10. - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
  11. - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  12. - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
  13. - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
  14. c)
  15. - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
  16. - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
  17. - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
  18. - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
  19. d)
  20. - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
  21. - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
  22. - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
  23. - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
  24. - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

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