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Articolo 208 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Esonero dall'esame di abilitazione

Dispositivo dell'art. 208 Codice della proprietą industriale

1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gią dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprietą intellettuale.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

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