1. I titoli originali di proprietā industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.
2. I titoli di proprietā industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:
- a) la data e il numero della domanda;
- b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietā vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
- c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
- d) il cognome ed il nome dell'inventore o dell'autore;
- e) gli estremi della prioritā rivendicata;
- f) nel caso delle varietā vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietā vegetale e la relativa denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprietā industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.
4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietā industriale č trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietā vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.