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Articolo 166 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Domanda di denominazione varietale

Dispositivo dell'art. 166 Codice della proprietą industriale

1. La denominazione proposta per la nuova varietą:

  1. a) deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietą vegetali;
  2. b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
  3. c) non deve contenere nomi geografici.

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