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Articolo 164 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Domanda di privativa per varietą vegetale

Dispositivo dell'art. 164 Codice della proprietą industriale

1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

  1. a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
  2. b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
  3. c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
  4. d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
  5. e) l'eventuale rivendicazione della priorità;
  6. f) l'elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

  1. a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
  2. b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;
  3. c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
  4. d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
  5. e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
  6. f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
  7. [g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione.] (1)

3. I documenti indicati al comma 2, lettere d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà.

4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

Note

(1) Lettera soppressa dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

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