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Articolo 157 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione

Dispositivo dell'art. 157 Codice della proprietą industriale

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo o di certificazione è allegata oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 e all'articolo 11 bis.

1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:

  1. a) il nome del richiedente;
  2. b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
  3. c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
  4. d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
  5. e) la rappresentazione del marchio collettivo;
  6. f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
  7. g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
  8. h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
  9. i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4.

1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11 bis contiene le seguenti indicazioni:

  1. a) il nome del richiedente;
  2. b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11 bis;
  3. c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
  4. d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
  5. e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
  6. f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
  7. g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
  8. h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione(1).

Note

(1) I commi 1-bis e 1-ter sono stati introdotti dall'art. 21 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

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