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Articolo 42 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Limitazioni del diritto su disegno o modello

Dispositivo dell'art. 42 Codice della proprietą industriale

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

  1. a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
  2. b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
  3. c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

  1. a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
  2. b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
  3. c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

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