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Articolo 7 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Oggetto della registrazione

Dispositivo dell'art. 7 Codice della proprietą industriale

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

  1. a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
  2. b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

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