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Articolo 25 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Nullitą

Dispositivo dell'art. 25 Codice della proprietą industriale

1. Il marchio è nullo:

  1. a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
  2. b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11 bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
  3. c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
  4. d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11 bis, comma 2(1).

Note

(1) Il comma 1 bis è stato introdotto dall'art. 12 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

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