Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Diritti di proprietą industriale

Dispositivo dell'art. 1 Codice della proprietą industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1 Codice della proprietą industriale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D. S. D. C. chiede
martedģ 17/06/2025
“Buongiorno,
Ho ereditato alcuni terreni agricoli: parliamo di appena una decina di ettari (a far tanto) e coltivazioni non di pregio (pannocchie). Sono ancora nella fase di aggiornamento del catasto e delle volture, per la quale mi aiuta un geometra, ad ogni modo prima o poi sarà tutto sistemato perché non ci sono altri eredi o conflitti (eredità dal padre; figlio unico; testamento olografo molto chiaro). Una volta completata la successione, mi piacerebbe dare un nome a quei terreni, ad esempio "Tenuta XYZ". Ammesso di scegliere un nome unico, che non crea confusione etc., come posso fare? Non ho partita IVA come agricoltore e non vorrei prenderla, per la complessità che comporta: mio padre semplicemente affittava i campi all'ex-mezzadro e così continuerò a fare io. Registro il nome "Tenuta XYZ" come marchio commerciale presso l'ufficio brevetti e marchi? Faccio una scrittura privata da un notaio? C'è qualche altro modo? E' qualcosa che può creare complicazioni un domani? Grazie”
Consulenza legale i 23/06/2025
Per assegnare un nome a una tenuta agricola non è necessaria la registrazione di un marchio, né l’apertura di una partita IVA quale imprenditore agricolo; di certo, entrambe le soluzioni conferirebbero al nome scelto una tutela maggiore.

Qualora il nome della tenuta costituisse l'insegna associata all'eventuale impresa agricola, questo godrebbe della tutela che la legge riserva ai segni distintivi dell'impresa, contenuta tanto nel codice civile, quanto nel codice della proprietà industriale.

Per quanto concerne l'eventuale registrazione di un marchio, non è necessaria affinché questo possa essere valido ed utilizzabile come nome della tenuta agricola; la registrazione, tuttavia, conferisce una tutela più ampia contro eventuali contraffazioni e contro l’utilizzo da parte di terzi.

In ogni caso, affinché un marchio sia valido deve possedere i seguenti requisiti: novità (art. 12 del codice propr. industriale), capacità distintiva (art. 13 del codice propr. industriale) e liceità (art. 14 del codice propr. industriale).
Un marchio è nuovo quando non esistono marchi identici o simili già registrati, o molto diffusamente usati, per gli stessi prodotti o servizi che il marchio andrà ad individuare.
Per capacità distintiva si intende la capacità di identificare in modo immediato i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra impresa.
Infine, un marchio è lecito quando non contiene segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10 del codice propr. industriale), segni lesivi di diritti altrui; inoltre, vi si ricomprende il requisito della verità, cioè un marchio non può contenere segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Infine, il marchio non può mai essere ingannevole e non può contenere parole che facciano pensare che il prodotto o contenga ingredienti o abbia qualità che in realtà non ha.

Non è necessario essere un imprenditore/professionista ed avere la partita IVA per poter registrare un marchio, ma può ben farlo anche una persona fisica.
La registrazione del marchio non ha alcuna ripercussione negativa; al contrario, è consigliata tutte le volte in cui si intende distinguere il prodotto o servizio offerto da quelli dei concorrenti, rendendo il proprio particolarmente riconoscibile in virtù del legame con il segno scelto.
Si rammenti, inoltre, che il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, altrimenti si andrà incontro alla sua decadenza (art. 24 del codice propr. industriale).

La registrazione del nome presso un notaio non ha effettiva utilità pratica, se non quella di dare una data certa all’assegnazione; tale circostanza, tuttavia, si può dimostrare anche con altri espedienti.