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Articolo 49 undecies Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

Dispositivo dell'art. 49 undecies Codice della nautica da diporto

1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autoritā competente, č regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformitā con i pertinenti strumenti di pianificazione.

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