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Articolo 49 duodecies Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

Dispositivo dell'art. 49 duodecies Codice della nautica da diporto

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, č istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 č svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attivitā e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attivitā di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumitā delle persone a bordo, o vi č la presenza o la possibilitā di un inquinamento, č fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autoritā marittima.

4. Le attivitā comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:

  1. a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all'attrezzatura velica;
  2. b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
  3. c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;
  4. d) le altre attivitā che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.

5. Č consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto pių idonea tecnicamente ad accogliere l'unitā nel caso di impossibilitā di risolvere il problema sul posto, laddove tale attivitā non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. Č fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attivitā di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autoritā marittima territorialmente competente.

6. Le spese sostenute per le attivitā di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalitā di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.

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