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Articolo 42 bis Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 08/08/2026]

Locazione con prescrizione di comandante

Dispositivo dell'art. 42 bis Codice della nautica da diporto

1. (1)Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36 bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera i) della L. 7 maggio 2026, n. 70.

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