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Articolo 42 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Locazione e forma del contratto

Dispositivo dell'art. 42 Codice della nautica da diporto

1. La locazione di unitā da diporto č il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unitā da diporto per un periodo di tempo determinato.

2. Con l'unitā da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilitā ed i rischi.

3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto č redatto per iscritto a pena di nullitā ed č tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione č regolata dal comma 3.

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Consulenze legali
relative all'articolo 42 Codice della nautica da diporto

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. N. D. D. I. C. chiede
martedė 18/06/2019 - Lombardia
“Buonasera,
Sono proprietario di un attività commerciale di locazione di barche con sede legale presso il mio domicilio/residenza in ...omissis....ma svolgo l'attività di locazione con autorizzazione dell'autorità lacuale di ...omissis... presso il lago di ...omissis... Essendo molto vasto il lago stesso, mi è capitato, su richiesta dei clienti di locare i mezzi nautici s.c. proprio presso la città di ...omissis... che, come da regolamento delle strutture portuali di ...omissis... prevede la sosta temporanea gratuita con un max di 12 ore. In realtà viene da me utilizzata solo per il tempo necessario dell'arrivo del cliente da una struttura alberghiera limitrofa e comunque la sosta non supera mai l'ora. Sul regolamento s.c. l' art. 5 descrive la modalità di presentazione delle domande per la concessione dell' ormeggio con canone annuale e non temporaneo dove recita che anche le attività commerciali come la mia (viene indicato il noleggio senza conducente e quindi la locazione) possono partecipare a tale assegnazione; in art. seguente nella riserva dei posti di ormeggio, viene indicato che presso le strutture portuali esistono n. 6 posti barca per la sosta breve gratuita, sino ad un massimo di 12 ore e nello specifico n. 4 posti presso il molo ...omissis... (consultabile presso il sito della ...omissis... ente gestore della concessione demaniale e oggetto della mia richiesta). Nell' art. 21 invece l'attività commerciale è tra le attività non consentite presso le strutture portuali.
Quindi ricapitolando: chi ha un attività commerciale può accedere al bando per l'assegnazione dei posti barca a pagamento ma allo stesso tempo non può espletare l'attività commerciale; può sostare il proprio mezzo nautico ma non può fare salire a bordo i clienti per consegnare il mezzo stesso (notevolmente poco chiaro). Nel mio caso invece il cliente ha già tra le mani il contratto di locazione e a seguito appuntamento presso l'ormeggio ...omissis... ritira il mezzo nautico ed eventualmente lo riconsegna in altro ormeggio. Il contratto non viene stipulato presso la struttura portuale ma presso il domicilio del cliente, presso una struttura alberghiera o presso altra sede; il cliente prenderá possesso del mezzo temporaneamente solo dopo aver firmato il contratto e per il tempo indicato sul contratto. Per il comune anche la sola consegna del mezzo è da intendersi attività commerciale, anche se il contratto viene stipulato altrove.
Io chiedo se l'attività commerciale è da intendersi anche come consegna del mezzo nautico o se, considerato che il contratto viene stipulato al di fuori di tale struttura portuale in tale luogo non avviene nessuna attività commerciale. Penso si possa assimilare al lavoro di un rappresentante che presso la sede del cliente o perché no, davanti ad un aperitivo al bar, stipula un contratto di vendita di beni o servizi ma la consegna della stessa avviene in un luogo diverso.
Spero in un vs chiarimento in merito.
Grazie e saluti
IC”
Consulenza legale i 25/06/2019
La risposta al quesito che si pone richiede di effettuare un esame comparato tra il Regolamento porti, il Bando Porti ed il contenuto del modello di domanda che viene richiesto di presentare.
Prima di occuparci di tale analisi comparativa, si ritiene necessario trattare in maniera molto sintetica del noleggio e della locazione di unità da diporto, considerato che è proprio per l’esecuzione di questi contratti che sorgono i problemi interpretativi (viene qui utilizzato volutamente il termine “unità da diporto” in quanto termine generico, riferibile ad ogni tipo di barca o costruzione atta alla navigazione).

Sotto un profilo prettamente giuridico, infatti, vi è una sostanziale differenza tra noleggio e locazione, e precisamente:
  1. si ha locazione (art. 42 codice nautica da diporto) tutte le volte in cui viene concluso un contratto in forza del quale una parte (locatore) si obbliga a cedere verso corrispettivo il godimento dell’unità da diporto, per un periodo di tempo determinato, all’altra parte (conduttore), che ne esercita la navigazione, assumendone responsabilità e rischi. In particolare, in tale tipologia contrattuale è il conduttore che fa il check-in, prende le chiavi, molla gli ormeggi ed è responsabile di tutto ciò che accade durante la navigazione, mentre il locatore rimane a terra in attesa di fare il ceck-out.
  2. si ha noleggio (art. 47 del codice nautica da diporto) ogniqualvolta viene concluso un contratto in forza del quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. In questo caso l’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante.

Entrambe le tipologie contrattuali costituiscono svolgimento di attività commerciale, il che presuppone che il proprietario (locatore o noleggiatore) debba avere una ditta individuale o una società iscritta al Registro delle Imprese e che l’imbarcazione debba essere ufficialmente destinata ad uso commerciale, con annotazione di tale destinazione d’uso nei pubblici registri e sulla licenza di navigazione (il che preclude che della medesima unità da diporto se ne possa fare un uso promiscuo anche ai fini privati).

Nel caso che ci occupa viene espressamente detto che l’attività svolta è proprio quella di locazione di imbarcazioni, per la quale è stata rilasciata regolare autorizzazione, il che comporta, come prima detto, che il proprietario dell’unità da diporto, nel momento stesso in cui viene concluso il contratto, avente natura prettamente obbligatoria, perde la disponibilità della barca e rimane esonerato da ogni responsabilità dal momento del check-in e fino al ceck-out, ossia da un momento antecedente a quello in cui vengono mollati gli ormeggi e fino a quando la barca viene nuovamente agganciata e fissata alla struttura stabile del porto (ormeggiata).
Tale ultima considerazione assume particolare rilevanza al fine di fornire una risposta al quesito.

Passiamo adesso ad esaminare la normativa che regola l’attribuzione dei posti nel porto del Comune interessato, cominciando dal Regolamento, che costituisce la normativa fondamentale di riferimento.
Dispone intanto l’art. 5, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, che nella domanda il richiedente deve tra l’altro dichiarare “…di impegnarsi a non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione…”, ciò che poi si ritrova anche nel modello di domanda predisposto dall’Ente gestore (pag. 3 punto 4 di tale modello).
Sempre l’art. 5 del Regolamento prevede, in effetti, una riserva di posti per le imbarcazioni destinate al noleggio senza conducente, richiedendo per tale ipotesi che alla domanda venga allegata copia della licenza rilasciata dalla competente autorità comunale.
Tale riserva, tuttavia, non compare nel modello di domanda predisposto dall’Ente Gestore, ed in particolare al Quadro C, relativo alle “Caratteristiche del richiedente”, ove come “Richiedente” è previsto “l’utente ordinario”, “l’utente con diritto di riserva ex art. 6 Regolamento” e “l’utente con diritto di precedenza ex art. 7 Regolamento”, senza che venga più fatto alcun riferimento alle imbarcazioni destinate al noleggio senza conducente.
Ancora, l’art. 19 del Regolamento dispone che “L’unità di navigazione dovrà essere ormeggiata al posto assegnato a cura e sotto la responsabilità dell’utente…” e che “Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione in relazione al modo in cui essa è stata ormeggiata”.

I suddetti obblighi, uniti al divieto di svolgere attività commerciale posto all’art. 21 del Regolamento, lasciano intendere che scopo primario di tale normativa, sulla cui base è stata predisposta la domanda da parte dell’Ente gestore, è quello di garantire il massimo della sicurezza all’interno dell’area portuale, sicurezza che potrà essere raggiunta soltanto non consentendo l’ingresso a chiunque all’interno di quell’area (ciò che avverrebbe svolgendovi un’attività commerciale) e, soprattutto, vietando che le operazioni di ormeggio possano essere svolte da soggetti sempre diversi rispetto a colui o coloro che hanno chiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione.

Tale garanzia non potrebbe in alcun modo essere soddisfatta nel caso di imbarcazione destinata esclusivamente alla locazione, in quanto, se è pur vero e corretto che nessuna attività contrattuale viene svolta in quell’area, è anche vero che la fase esecutiva vera e propria del contratto di locazione (consistente nella consegna della cosa locata al conduttore) viene svolta proprio lì, con l’ulteriore conseguenza che, come sopra accennato, dal momento del check-in al momento del check-out il locatore perde la disponibilità dell’imbarcazione e resta esonerato da ogni responsabilità al riguardo, potendo così risultare aggirato il disposto dell’art.19 del Regolamento.

A questo punto non resterebbe che una soluzione per poter fruire del posto di ormeggio che si andrà a richiedere: aver cura di effettuare personalmente le operazioni di ormeggio, dando esecuzione al contratto, e dunque svolgendo le operazioni di check-in e check-out, al di fuori della struttura portuale.
Si potrebbe soltanto avere un minimo diritto a controbattere a quanto opposto dall’Ente gestore qualora l’oggetto della propria attività fosse quello di noleggio e non di locazione, argomentando dal fatto che con il noleggio, da un punto di vista prettamente giuridico, non si perde mai la disponibilità dell’imbarcazione e colui che noleggia non può mai intendersi esonerato da responsabilità e rischi ad essa connessi.
Si tratta, tuttavia, di una distinzione molto sottile, che probabilmente non riuscirebbe a convincere lo stesso Ente gestore, il quale appunterebbe la propria attenzione esclusivamente sul fatto che la consegna del mezzo verrebbe pur sempre fatta in adempimento di un contratto legato ad una attività di tipo commerciale, ciò che contravviene alla presumibile ratio di fondo del Regolamento, ossia evitare l’ingresso nella struttura portuale di soggetti privi di ogni autorizzazione.