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Articolo 33 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Condizioni per la navigazione temporanea

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 33 Codice della nautica da diporto

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

[1. Le unitą che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilitą del soggetto intestatario dell'autorizzazione.

2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unitą.]

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