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Articolo 32 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Autorizzazione alla navigazione temporanea

Dispositivo dell'art. 32 Codice della nautica da diporto

1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:

  1. a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
  2. b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice.

2. [L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

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