1. (1)In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.
3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risultino l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo.
4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36 bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante l'esclusiva destinazione del prototipo all'attività agonistica ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. L'esclusiva destinazione all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.
6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza , possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza.