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Articolo 38 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Ruolino di equipaggio

Dispositivo dell'art. 38 Codice della nautica da diporto

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento(1).

1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.

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