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Articolo 48 Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Posta elettronica certificata

Dispositivo dell'art. 48 Codice dell'amministrazione digitale

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida(1).

Note

(1) Il D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 65, comma 7) che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato".

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Mario B. chiede
sabato 06/04/2019 - Veneto
“Sono un dipendente della pubblica amministrazione precisamente forze di polizia. La consulenza attiene al fatto che la mia amministrazione ha aperto una casella pec nel 2017 ad inizio 2018 ho chiamato il gestore personalmente e ho chiesto di disattivarla e mi è stata disattivata fino a che l amministrazione l ha riattivata. Ebbene il dipente pubblico ha l obbligo senza alcuna richiesta di accedere sempre alla mail o può optare per la notifica tradizionale? Premetto che fino ad oggi la pec per le notifiche non l hanno mai usata notificandomi atti come ricorsi trasferimenti e procedimenti solo via cartacea ad eccezione di una risposta ad un ricorso gerarchico mandatomi solo quello in due anni via pec perche sapevano che nessuno vi accede visto il modus operandi della notifica cartacea. Siccome questo ricorso mi é stato mandato via pec proprio per farmi perdere il tempo per impugnarlo e ho acceduto alla mai solo 2 settimane fa dopo 8 mesi come posso fare? Io ne ho preso conoscenza solo due settimane fa e posso dimostrare sia che non vi ho acceduto per 8 mesi sia che le notifiche mi sono state fatte sempre via cartacea. Ho letto che una legge riporta che il dipendente pubblico puo optare per avere notificati gli atti via pec ma parla di optare ed evidentemente visto che chiesi anche di cancellarla non vi ho optato. Chiedo una consulenza in merito alla possibilita di poter impugnare il ricorso della quale ho preso coscienza 2 settimane fa vi chiedo di essere certi nella risposta atteso che non attiene a pareri ma a cosa prevedono tutte le norme al riguardo. Grazie”
Consulenza legale i 12/04/2019
L’art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), nell’equiparare alla notifica per mezzo della posta la trasmissione dei documenti informatici effettuata ai sensi del D.P.R. 68/2005 (che ha istituito la Pec), richiama quest’ultima disposizione equiparando la trasmissione via Posta Elettronica Certificata (di seguito per brevità: PEC) alla notifica postale.

Le notifiche effettuate via Pec sono valide anche se il contenuto è finito nella cartella di “spam” (Cass. 7 luglio 2016, n. 13917), o anche se il messaggio non viene letto, essendo onere del destinatario il controllo dei messaggi arrivati.

Il testé citato a art. 48, però, data la sua formulazione generica e l’assenza di riferimento alla complessa normativa regolante le notifiche, presenta gravi problematicità.

In realtà e preliminarmente, è importante sapere che il D.L. 185/2008 (art. 16 commi 6, 9 e 10) sancisce l’obbligo di dotarsi di casella di Posta Elettronica Certificata solo per gli operatori economici.
Pertanto, la notifica a mezzo PEC può avvenire solo tra coloro (inclusa la Pubblica Amministrazione) che si sono dotati per obbligo di un indirizzo PEC.

Invece, i privati cittadini hanno solo la facoltà di dotarsi di una casella PEC, ma non hanno un obbligo in tal senso, e neppure hanno l'obbligo di consultarla qualora ce l'abbiano; non si applica pertanto la presunzione di conoscenza dell’atto o della comunicazione trasmessa tramite PEC.

La PEC, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 1, lett. v-bis, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), è definito quale sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio, appunto di posta elettronica, e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Dal tenore letterale della definizione discende, pertanto, che la presunzione della conoscenza del contenuto della PEC prescinde anche dall’apertura del messaggio di posta. In buona sostanza, si dà per conosciuto il messaggio contenuto nella PEC prima che lo stesso messaggio sia stato letto!

Però, considerata la scarsa attitudine all'uso degli strumenti informatici e la scarsa consapevolezza iniziale degli utenti in merito all'efficacia legale del messaggio di posta certificata (ed alla possibilità di rimanere all'oscuro dei messaggi legalmente ricevuti), l'art. 4, D.P.R. 68/2005 si è preoccupato di limitare l'utilizzo (e soprattutto gli effetti) di tale sistema di corrispondenza.
E' previsto, infatti, che il solo indirizzo PEC valido per i privati cittadini che intendano utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. Inoltre, la stessa norma chiarisce che tale volontà non può essere dedotta dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
Per riassumere, ad oggi, nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e il privato cittadino la PEC non può essere utilizzata salvo che quest’ultimo non manifesti all’uopo espressa volontà e quindi presti espressamente il proprio consenso in relazione allo specifico procedimento.