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Articolo 6 bis Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

Dispositivo dell'art. 6 bis Codice dell'amministrazione digitale

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.

3. [L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.](1)

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali nonché le pubbliche amministrazioni comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi(2).

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(2) I commi 2 e 5 della presente disposizione sono stati modificati dall'art. 24, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

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Francesco G. chiede
venerdì 11/08/2017 - Veneto
“qual' è il valore di una mail PEC inviata a una casella mail normale?”
Consulenza legale i 22/08/2017
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale al mittente viene fornita, in formato elettronico, la prova legale dell'invio, della consegna e dell’integrità del messaggio nonché dei documenti informatici eventualmente allegati.

La PEC è nata per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la raccomandata postale con ricevuta di ritorno, o raccomandata A.R.. Così come avviene per la raccomandata A.R., al mittente viene inviata una ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario.
La PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento; quindi consente l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna.

II valore legale è sancito dal D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005, “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata”, che all’art. 4 recita: “La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. (…) La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6”.
L’art. 6 citato precisa poi: “Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

Tornando al quesito, è senz’altro possibile inviare messaggi PEC anche ad una casella di posta elettronica ordinaria, ma in quest’ultimo caso il mittente riceverà indietro la sola ricevuta di "accettazione" del messaggio. Ciò significa che l’invio del messaggio avrà il valore di una raccomandata semplice e quindi non si potrà avere la certezza dell'avvenuto recapito né dell’integrità del contenuto.

L'invio e la ricezione di messaggi di PEC hanno dunque pieno valore legale solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano provvisti di una casella di Posta Elettronica Certificata.