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Articolo 157 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opere di adeguamento del servizio idrico

Dispositivo dell'art. 157 Codice dell'ambiente

1. Gli enti locali hanno facoltą di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gią urbanizzate, previo parere di compatibilitą con il piano d'ambito reso dall'ente di governo dell'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

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