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Articolo 60 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Competenze dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA

Dispositivo dell'art. 60 Codice dell'ambiente

1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPAR esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:

  1. a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 55;
  2. b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
  3. c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

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