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Articolo 237 noviesdecies Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Incidenti o inconvenienti

Dispositivo dell'art. 237 noviesdecies Codice dell'ambiente

1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all'articolo 29 undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore:

  1. a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;
  2. b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

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