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Articolo 51 quater Codice del turismo

(D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

[Aggiornato al 01/02/2022]

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Dispositivo dell'art. 51 quater Codice del turismo

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51 bis e 51 ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

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