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Articolo 19 Codice del turismo

(D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

[Aggiornato al 01/02/2022]

Obbligo di assicurazione

Dispositivo dell'art. 19 Codice del turismo

1. Per lo svolgimento della loro attivitą, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

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