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Articolo 33 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 22/04/2023]

Trattazione in camera di consiglio

Dispositivo dell'art. 33 Codice del processo tributario

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

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