Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026.
            
            [1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo(1).
2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.]
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 31 agosto 2022, n. 130.
                
                          
            
                           
         
      





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