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Articolo 59 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esecuzione delle misure cautelari

Dispositivo dell'art. 59 Codice del processo amministrativo

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Spiegazione dell'art. 59 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’esecuzione delle misure cautelari.
In particolare, il legislatore dispone che qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato possa chiedere al TAR l’emanazione di misure attuative.
Tale prescrizione è finalizzata a garantire, anche nella fase cautelare, il rispetto del principio di pienezza ed effettività della tutela, previsto dall’art. 1 e costituzionalmente tutelato all’art. 113 Cost.
Al fine di ottenere un siffatto provvedimento è necessario presentare apposita istanza, che sia
- motivata;
- notificata alle altre parti.
Il TAR, ricevuta l’istanza, esercita i poteri del giudice d’ottemperanza e provvede anche sulle spese, la liquidazione delle quali è prescinde da quella del giudizio di merito.

Massime relative all'art. 59 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3479/2016

Nel processo amministrativo è inammissibile la richiesta di un decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare del collegio.

Cons. Stato n. 2907/2011

Nel caso in cui il giudice amministrativo sospenda in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l'Amministrazione si adegui con un atto consequenziale al contenuto della relativa ordinanza, non si verifica l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere, giacché l'adozione non spontanea dell'atto con cui l'Amministrazione dà esecuzione alla sospensiva non comporta la revoca del precedente provvedimento impugnato e ha una rilevanza provvisoria in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia legittimo o no.

Cons. Stato n. 2463/2007

La L. 21 luglio 2000, n. 205, nell'estendere all'esecuzione delle misure cautelari (art. 1) "i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, numero 4) del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato", e nell'accordare analoghi poteri, per l'esecuzione delle sentenze di primo grado, non sospese dal Consiglio di Stato, in capo ai tribunali amministrativi regionali (art. 10) ha, da un lato, conferito concretezza alla nozione di esecutività delle pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo (anche indipendentemente dal passaggio in giudicato), e ha, dall'altro, mutato la connotazione originaria della giurisdizione speciale di merito, attribuita al Consiglio di Stato dall'art. 27, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, accostando, all'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato quello, più generale, di dare esecuzione alle pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo e, in funzione di ciò, accentuando la natura "esecutiva" del processo ex art. 27, comma 1, n. 4 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato, che, resa esplicita nelle disposizioni contenute nell'art. 21, commi 14 e 15, del testo innovato dell'art. 21 L. n. 1034 del 1971 e nell'art. 33, comma 4 della stessa legge, non può non riconoscersi anche nel caso di decisione d'appello, nel senso che poteri analoghi spettano al giudice amministrativo anche ove si tratti di dare esecuzione alla sentenza di appello, senza che sia necessario (per promuoverne l'esercizio dei poteri ex art. 27 t.u. del 1924) che siano decorsi i termini per la proposizione del giudizio per Cassazione; pertanto, in assenza di una espressa previsione in tal senso, e in vigenza di un generale rinvio alle norme del codice di procedura civile, deve farsi applicazione della regola fissata dall'art. 373 c.p.c., che, al comma 1, espressamente esclude che il ricorso per Cassazione sospenda l'esecuzione della sentenza, attribuendo, eventualmente, allo stesso giudice che l'ha pronunciata, la possibilità di disporre, con ordinanza non impugnabile, "che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione".

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