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Articolo 49 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Integrazione del contraddittorio

Dispositivo dell'art. 49 Codice del processo amministrativo

1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.

3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.

4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

Spiegazione dell'art. 49 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa – completando la disciplina dettata all’art. 27 c.p.a., cui si rinvia – di regolare l’integrazione del contraddittorio: nel caso in cui il giudice si avveda del fatto che il ricorso è stato proposto solo contro alcuni dei controinteressati, egli ordina l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli altri, fissando un termine ed indicando specificamente le parti cui occorre notificare il ricorso (anche per pubblici proclami, se ne ritiene sussistenti i presupposti all’esito di una valutazione discrezionale).
Il comma secondo della norma, poi, esclude l’ordine di integrazione del contraddittorio con riferimento al caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. Se dovesse realizzarsi una siffatta evenienza, invero, il Collegio provvederà con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Conclusivamente, la norma specifica che i soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio non sono pregiudicati dagli atti processuali precedentemente compiuti.

Massime relative all'art. 49 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 15/2018

Il Giudice d'appello, qualora il ricorso risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, al fine di evitare un inutile annullamento con rinvio, può statuire anche nel caso in cui il contraddittorio non sia integro.

Cons. Stato n. 3752/2016

Nel giudizio amministrativo, in linea di principio, resta ferma la priorità logica della questione pregiudiziale, ma eccezionali esigenze di semplificazione possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite (artt. 49, co. 2, e 74 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, n. 14142/2015). In ossequio al (superiore) principio di economia processuale, il Giudice Amministrativo può, in concreto, ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale rispetto a quello incidentale, quanto meno nei casi in cui esso (quello principale) sia palesemente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile, sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, n. 14142/2015).

Cons. Stato n. 3592/2016

Nel giudizio amministrativo ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato determina l'improcedibilità del ricorso (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 13528/2015).

Cons. Stato n. 1120/2016

Nel processo amministrativo l'integrazione del contraddittorio, in base al principio di economia degli atti giuridici ed in particolare processuali, non è richiesta nei casi in cui il ricorso sia manifestamente inammissibile o infondato (art. 49 d.lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, 10 marzo 2015, n. 3957).

Cons. Stato n. 789/2016

Allorché il Giudice Amministrativo abbia esercitato la facoltà di fissare il termine sia per la notifica che per il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, tali termini (di per sé eccezionali rispetto a quelli ordinariamente fissati per l'instaurazione del contradditorio) devono essere rispettati a pena di irricevibilità del ricorso (art. 49 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 1 aprile 2015, n. 1897) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 788/2016).

Cons. Stato n. 4049/2015

Il principio del doppio grado del giudizio rileva nei confronti di tutte le parti e va di regola rispettato. Secondo l'art. 49, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) il Giudice può non disporre l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato e non anche quando intenda accogliere il ricorso (Dichiara nulla la sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, n. 2395 del 2013).

Cons. Stato n. 1034/2012

L'art. 49 c.p.a. prevede, su un piano generale, che il giudice può non ordinare l'integrazione del contraddittorio «nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato». La ratio perseguita dalla norma è quella, non sussistendo il rischio di pregiudizio del diritto di difesa, di economia processuale. La valorizzazione della ragione giustificativa del citato art. 49 porta a ritenere che lo stesso sia applicabile anche nel caso in cui le concrete modalità di accoglimento del ricorso in materia di accesso sono tali da escludere la possibilità di pregiudizio della posizione dei controinteressati.

Cons. Stato n. 2032/2011

Ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, c.p.a., nel processo amministrativo di primo e di secondo grado non si dispone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato.

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