Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 789 del 26 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché il Giudice Amministrativo abbia esercitato la facoltą di fissare il termine sia per la notifica che per il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, tali termini (di per sé eccezionali rispetto a quelli ordinariamente fissati per l'instaurazione del contradditorio) devono essere rispettati a pena di irricevibilitą del ricorso (art. 49 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 1 aprile 2015, n. 1897) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 788/2016).

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