Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1120 del 21 marzo 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo l'integrazione del contraddittorio, in base al principio di economia degli atti giuridici ed in particolare processuali, non č richiesta nei casi in cui il ricorso sia manifestamente inammissibile o infondato (art. 49 d.lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, 10 marzo 2015, n. 3957).

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