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Articolo 5 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 06/10/2023]

Tribunali amministrativi regionali

Dispositivo dell'art. 5 Codice del processo amministrativo

1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige.

2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Spiegazione dell'art. 5 Codice del processo amministrativo

Tale norma riconosce ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) la funzione di organi di giurisdizione amministrativa di primo grado, in ossequio al disposto costituzionale dell’art. 125 Cost. e alla L. 6 dicembre 1971 n. 1034, che li ha istituiti in ogni capoluogo di Regione.
Ogni TAR è composto da un Presidente, dai consiglieri, di primi referendari e dai referendari.
La disposizione in commento si premura anche di assicurare la collegialità di ogni decisione rimessa al TAR: il comma 2, infatti, specifica che le decisioni sono assunte da tre magistrati, compreso il Presidente.
A questo proposito, tuttavia, può ricordarsi che il codice contiene delle eccezioni alla collegialità in caso di:
  • misure cautelari (articoli 56 c.p.a. e 61 c.p.a.);
  • provvedimenti volti ad assicurare l’integrità del contraddittorio (art. [[n65procamm]] c.p.a.);
  • liquidazione delle spese del verificatore (art. 66 c.p.a.);
  • fissazione dell’udienza di trattazione (art. 71 c.p.a.);
In mancanza del Presidente, le funzioni di quest’ultimo (che consistono nella direzione dei lavori, nella predisposizione del calendario delle udienze, nella ripartizione delle cause e nella composizione dei collegi giudicanti) sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

Quanto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la regione Autonoma del Trentino - Alto Adige (c.d. T.R.G.A.), si può poi aggiungere che esso è disciplinato dagli artt. 90, 91 e 92 dello Statuto speciale e dal d.p.r. 6 aprile 1984 n. 426.

Massime relative all'art. 5 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 21/1978

L'appello avverso le sentenze del tribunale amministrativo regionale della Sicilia va proposto davanti al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, anche quando concerna provvedimenti di organi centrali dello Stato in materia estranea alla sfera di interessi regionali.

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