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Articolo 109 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

Dispositivo dell'art. 109 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

  1. a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
  2. b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

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