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Articolo 48 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/05/2026]

Autorizzazione per mostre ed esposizioni

Dispositivo dell'art. 48 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:

  1. a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
  2. b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
  3. c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
  4. d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale(1).

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo(1).

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Note

(1) La L. 17 marzo 2026, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 3, nonché (con l'art. 4, comma 2, lettera b)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 48.

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