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Articolo 29 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Conservazione

Dispositivo dell'art. 29 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca , sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l' insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca , sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All' attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Consulenze legali
relative all'articolo 29 Codice dei beni culturali e del paesaggio

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Antonio M. chiede
lunedì 11/12/2017 - Campania
“Con riferimento ad un immobile sottoposto a vincolo ex D.lgvo n. 42 del 2004, gli interventi su parti comuni possono essere eseguiti da un'impresa priva della qualifica OG2 che faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento?
Grazie”
Consulenza legale i 16/12/2017
Il Codice dei beni culturali – d.Lgs. n.42 del 2004 - prevede che un bene, pubblico o privato, possa essere qualificato “bene culturaleipso iure, in virtù di norma di legge, oppure per dichiarazione di interesse culturale al termine di un procedimento istruttorio posto in essere dal Ministero e dalle Autorità competenti.
A seguito di tale qualificazione, i beni soggiacciono a tutta una serie di limiti e vincoli tra i quali la necessità di previa autorizzazione governativa per le opere di restauro o ristrutturazione e la necessità che tali interventi siano svolti da professionisti del settore in grado di tutelare e valorizzare l’interesse culturale e di non degradarlo o danneggiarlo.
Tra questi limiti imposti dal Codice dei beni culturali, vengono in rilievo soprattutto l’art. 9 bis e 29 in materia di ristrutturazione e restauro.

L’avvalimento, invece, è istituto tipico del diritto amministrativo previsto dall’art 89 Codice degli appalti, grazie al quale un’impresa può servirsi, per partecipare alla gara, dei requisiti prestati da altra impresa.
L'impresa che presta i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia all’appalto che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell'impresa ausiliata che nei confronti della stazione appaltante, nel mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse di cui la partecipante risulta carente.

Per restare in tema di beni di interesse culturale, si noti però che ai sensi del 3° comma dell’art 148 d.lgs 50/2016 per i contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice”.
Quindi l’istituto dell’avvalimento è escluso proprio per quella specifica materia per il quale è stato introdotto (appalti e contratti pubblici) qualora si tratti di procedure finalizzate alla stipula di un contratto in materia di beni di interesse culturale.

La ratio dell’art. 148 in discorso è abbastanza ovvia. L’impresa partecipante non può aggirare le norme in materia di beni culturali attraverso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, in quanto il d. lgs n.42/2004 mira proprio a far sì che i beni di interesse culturale siano lavorati solo da soggetti particolarmente qualificati. L’ausiliaria, anche se qualificata, non è soggetto che partecipa all’esecuzione dell’appalto, e dunque se non fosse vietato l’avvalimento in subiecta materia si renderebbe possibile un aggiramento della normativa e la manodopera sui beni culturali da parte di soggetti non qualificati

Tale norma e la ratio che la sottende, ci porta ad escludere la possibilità di far riferimento all’avvalimento sia per quanto riguarda i contratti pubblici sia con riferimento ai contratti tra privati.

Senonché occorre fare alcune considerazioni di ordine generale in materia di contratti.
Nell’ordinamento italiano vige il principio di autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. grazie al quale le parti possono liberamente siglare anche contratti atipici, contratti non espressamente disciplinati dal diritto civile ma creati ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione.
L’avvalimento è stato definito infatti come un contratto atipico, al quale l’amministrazione resta estranea, e per mezzo del quale l’impresa ausiliaria pone a disposizione dell’impresa partecipante alla gara, la propria azienda intesa come complesso organizzato di beni (Tar Campania, Salerno, I, 28 marzo 2012 n. 607; Tar Toscana, I, 21 marzo 2013 n. 443; Tar veneto, I, 20 ottobre 2010 n. 5528; Tar Lazio, Roma, I, 3 dicembre 2009 n. 12455).

A prescindere però dalla natura del contratto di avvalimento[1] quel che è evidente è che tale istituto presenta affinità con altri contratti ed in particolare, per quel che ivi interessa con il raggruppamento temporaneo di imprese, accordo per mezzo del quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico.

Detto altrimenti quello che non sarebbe possibile fare con l’avvalimento nella ristrutturazione di beni di interesse culturale, perché l’ausiliante non può solamente prestare i suoi requisiti professionali ma dovrebbe materialmente partecipare alla ristrutturazione, sarebbe invece possibile farlo per mezzo di un’associazione tra imprese (oppure un consorzio) in cui la mandataria-capogruppo eserciti il lavoro prevalente ed il mandante eserciti le opere scorporabili che abbia la capacità di realizzare e che non siano prevalenti.
In conclusione non si ritiene condivisibile l’idea di ricorrere al contratto di avvalimento per la realizzazione di opere di manutenzione e restauro di beni di interessi culturale, ma si ritiene invece possibile avvalersi di imprese qualificate in base alla normativa vigente per le opere di questo tipo, facendo ricorso ad altri tipi di contratti quali il consorzio e l’associazione temporanea di imprese.

[1] Circa la natura del contratto di avvalimento cfr. G.P CIRILLO “Il contratto di avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici: il persistente problema della sua natura giuridica” in Notariato 2016 fasc. 3 pag 578.