Cons. Stato n. 2839/2018
                                      L'imposizione  di  un  vincolo  indiretto  è  sindacabile entro i limiti tradizionali della discrezionalità tecnica. L'imposizione  del  vincolo  indiretto  costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile  in sede  giurisdizionale solo quando l'istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione  risulti  inadeguata  o  presenti  manifeste incongruenze  o  illogicità  anche  per  l'insussistenza  di un'obiettiva proporzionalità tra l'estensione del vincolo e le  effettive  esigenze  di  protezione  del  bene  di  interesse storico-artistico, e si basa sull'esigenza che lo stesso sia valorizzato  nella  sua  complessiva  prospettiva  e  cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall'appartenenza ad  un  unitario  e  inscindibile  contesto  territoriale.  Se  è vero,  infatti, che  l'imposizione  dei vincoli è conseguente ad una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione,  questa  soggiace  a  precisi  limiti enucleabili nel generale concetto di logicità e razionalità dell'azione  amministrativa  (onde  evitare  che  la vincolatività  indiretta,  accessoria  e  strumentale  possa trasformarsi in una vincolatività generale e indifferenziata);  al  principio  di  proporzionalità  (congruità del mezzo  rispetto  al  fine  perseguito),  alla  specifica valutazione dell'interesse pubblico "particolare" perseguito  ed  alla  necessità  che  nella  motivazione provvedimentale sia chiaramente espressa l'impossibilità  di  scelte  alternative  meno  onerose  per  il privato  gravato  del  vincolo  indiretto,  li  cd.  "vincolo indiretto"  non  ha  contenuto  prescrittivo  tipico,  potendo giungere anche fino all'inedificabilità assoluta di un'area. In tema di prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali previste  dal  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio, l'art.  45  attribuisce  all'Amministrazione  la  funzione  di creare  le condizioni  affinché il valore culturale  insito  nel bene  possa  compiutamente  esprimersi,  senza  altra  delimitazione spaziale e oggettiva che non quella attinente alla sua causa tipica. Ne deriva che il limite di legittimità in cui  si iscrive  l'esercizio di  tale  funzione  deve  essere ricercato nell'equilibrio che preservi, da un lato, la cura e l'integrità del bene culturale e, dall'altra, che ne consenta la  fruizione  e  la  valorizzazione  dinamica.  Il  cd.  "vincolo indiretto" non ha contenuto prescrittivo tipico, per essere rimessa all'autonomo apprezzamento dell'amministrazione  la  determinazione  delle  disposizioni utili  all'ottimale  protezione  del  bene  principale,  fino all'inedificabilità  assoluta,  se  e  nei  limiti  in  cui  tanto  è richiesto  dall'obiettivo  di  prevenire  un  vulnus  ai  valori oggetto  di  salvaguardia  (integrità  dei  beni,  difesa  della prospettiva  e  della  luce,  cura  delle  relative condizioni di ambiente  e  decoro),  in  un  ambito  territoriale  che  si estende  fino  a  comprendere  ogni  immobile,  anche  non contiguo,  la  cui  manomissione  si  stimi  potenzialmente idonea  ad  alterare  il  complesso  delle  condizioni  e caratteristiche  fisiche  e  culturali  connotanti  lo  spazio circostante.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 5953/2017
                                      Il  vincolo  storico-artistico  di  cui  alla  L.  n.  1089/ 1939 (e  ora  al  D.Lgs.  n.  42/2004) ha  natura  reale  e  il relativo provvedimento di imposizione non ha natura recettizia, in  quanto  la  notifica  ai  privati  proprietari, possessori  o  detentori, "ha  natura  meramente informativa  e  non  svolge  una  funzione  costitutiva  del vincolo  stesso,  che  è  perfetto  indipendentemente  da essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel destinatario di essa la conoscenza degli obblighi su di lui incombenti".
                                          
                      –
                      
                                                          La  sussistenza  del  vincolo  storico-artistico  è indipendente  dalla  notificazione  del  relativo provvedimento, la  quale  non  ha  pertanto  funzione costitutiva  del  vincolo  stesso,  essendo  invece preordinata  a  determinare nel  proprietario  del  bene  la conoscenza legale degli obblighi di tutela incombenti su di lui in quanto detentore dell'immobile. In tal senso si è espressa  anche  la  giurisprudenza  della  Corte  di Cassazione (Cass. 45841/2012) secondo la quale: "con la notifica dell'atto di dichiarazione, prevista dal D.Lgs. n. 42  del  2004,  art.  15,  si  comunica  al  privato  il  provvedimento  di  vincolo  culturale  a  cui  è  sottoposta  la res dallo stesso  detenuta,  ma tale notifica  non ha  natura di atto perfezionativo  del  vincolo  stesso,  perché  il provvedimento  impositivo  è  da  ritenersi  già  perfetto, indipendentemente  dalla  sua  comunicazione;  la  detta notifica ha, quindi, natura dichiarativa perché preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa, la conoscenza degli obblighi sullo stesso  incombenti".